L’art. 148 del D.lgs. n. 209/2005 – Codice delle Assicurazioni – pone a carico del danneggiato l’onere di fornire tassativamente all’assicurazione tenuta a risarcire il danno determinati dati e documenti. Se, infatti, la richiesta di risarcimento pervenutale è incompleta, la compagnia di assicurazione, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione dell’offerta stessa, può chiedere le necessarie integrazioni. In questo caso, il termine di 60 giorni previsto dall’art. 148, comma I, D.lgs. n. 209/2005 – termine entro il quale la compagnia di assicurazione è tenuta a formulare al danneggiato offerta per il risarcimento ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di fare offerta – inizia a decorrere dalla data di ricezione dei dati o documenti integrativi.
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