La Suprema Corte, con sentenza n. 37699 del 19 ottobre 2021, ha ribadito che, in tema di prevenzione antinfortunistica, perché il comportamento colposo del lavoratore possa ritenersi abnorme ed idoneo ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario non tanto che esso sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia. In particolare, non integra il comportamento abnorme, idoneo a escludere il nesso di causalità tra la condotta omissiva del datore di lavoro e l’evento lesivo o mortale patito dal lavoratore, il compimento da parte di quest’ultimo di un’operazione che, seppure imprudente, non risulti eccentrica rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate nell’ambito del ciclo produttivo.
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