La legge italiana, al fine di garantire una effettiva tutela dei diritti della lavoratrice donna e della sua fondamentale funzione nella vita familiare, prevede il tassativo divieto di licenziamento della donna lavoratrice durante la gravidanza, nel corso del congedo di maternità per astensione obbligatoria, nonché fino al primo anno di età del bambino (c.d. periodo protetto). Allo stesso tempo, però, il legislatore prevede tassative ipotesi nelle quali il datore di lavoro può legittimamente procedere al licenziamento della donna in stato di gravidanza o di puerperio (art. 54, comma III, D.lgs. n. 151/2001). L’aggiornamento, dopo aver analizzato i principali orientamenti giurisprudenziali sull’argomento (Corte Cost, sent. n. 61 dell’8 febbraio 1991; Cass., sent. n. 14515 del 6 giugno 2018; Cass., sent. n. 2004 del 26 gennaio 2017; Cass., sent. n. 475 dell’11 gennaio 2017), riporta il testo integrale del D.lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 nonché un massimario delle principali sentenze pronunciate al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità.
Questo aggiornamento è disponibile in formato MS Word e Portabile pdf