La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 8263 del 28 aprile 2020, in tema di criteri di attribuzione delle quote del trattamento pensionistico di reversibilità, in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite aventi entrambi i requisiti per la pensione in questione, ha enunciato una serie di ulteriori elementi – l’ammontare dell’assegno riconosciuto al coniuge divorziato prima del decesso dell’ex coniuge, le condizioni economiche di ciascun coniuge, nonché la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali – i quali, oltre al criterio primario della durata del matrimonio di cui all’art. 9, comma III, della legge n. 898/1970, devono guidare il giudice nella ripartizione delle quote.
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