La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 13701 del 3 luglio 2020, ha precisato che non può essere detratta l’imposta sul valore aggiunto per operazioni soggettivamente inesistenti quando l’amministrazione finanziaria si limita solo a evidenziare l’illiceità dell’operazione senza però addurre alcuna prova. I giudici di legittimità hanno così ribadito il principio ormai consolidato in materia in virtù del quale il diritto alla detrazione “può essere negato sulle operazioni a monte solo nell’ipotesi in cui il soggetto passivo sapesse o avrebbe dovuto sapere che l’operazione effettuata rientrava in una frode e non avesse adottato tutte le misure ragionevoli per evitare la frode, inibendosi la detrazione nel caso in cui il soggetto passivo abbia partecipato a una catena fraudolenta di transazioni”.
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