La deduzione di un reddito realizzato a fronte di emissione di fatture false – impropriamente ricondotte a ristrutturazioni immobiliari aziendali – coinvolge penalmente anche lo studio professionale che ne consiglia e/o sostiene l’emissione. A tal riguardo si è espressa la Corte di Cassazione che, con sentenza n. 10916/2020, ha chiarito che la fattura che indica un committente diverso da chi ha ricevuto la prestazione deve ritenersi soggettivamente inesistente e che, se nel documento sono descritte attività diverse da quelle svolte, può configurarsi anche un’operazione oggettivamente inesistente. Il presente aggiornamento riporta una attenta selezione giurisprudenziale (Cass., ord. n. 4428 del 20 febbraio 2020; Cass., sent. n. 10916 del 1 aprile 2020) che analizza le ipotesi di fatturazioni disciplinate dal D.lgs. 74/2000, nonché il rapporto sussistente tra “dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture e di altri documenti per operazioni inesistenti” (art. 2, D.lgs. 74/2020) e “dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici” (art. 3, comma 3, D.lgs. 74/2020).
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