In tutti i casi in cui un soggetto (c.d. interposto) appare o è titolare di una situazione giuridica, mentre in realtà tale situazione è nella titolarità di un altro soggetto (c.d. interponente) o a questi è destinata, sussiste un’ipotesi di interposizione di persona. L’interposizione di persona nei contratti può essere fittizia o reale. L’interposizione fittizia di persona – particolare specie di simulazione relativa –comporta che nel contratto simulato appare come contraente un soggetto (c.d. interposto), non solo formalmente estraneo al contratto concluso da terzi, ma che è anche persona diversa dal reale contraente (c.d. interponente). L’interposizione reale di persona, invece, ricorre quando un soggetto (c.d. interponente o mandante) conferisce mandato senza rappresentanza ad un altro soggetto (c.d. interposto o mandatario senza rappresentanza), pervenendo direttamente – attraverso la stipulazione di un duplice contratto: quello del terzo con il mandatario e quello del mandatario con il mandante – ad un risultato corrispondente a quello della rappresentanza. L’aggiornamento include un fac simile di interposizione fittizia di persona, redatta nella forma della scrittura privata, applicabile in materia immobiliare nella specifica ipotesi nella quale l’interposto è mero intestatario dell’immobile, essendo proprietario effettivo il terzo contraente.
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