Disciplinata dagli artt. 1500 e ss. c.c., la vendita con patto di riscatto consiste in una compravendita di beni mobili o immobili caratterizzata dalla peculiarità che il venditore si riserva il diritto di riacquistare la proprietà della cosa venduta con la restituzione del prezzo e delle spese legittimamente sostenute per la vendita e di quelle necessarie alla conservazione del bene. Ai sensi dell’art. 1503 c.c., il venditore decade dal diritto di riscatto se, entro il termine fissato, non comunica al compratore l’intenzione di esercitare il suddetto diritto e non gli corrisponde le somme liquide dovute per il rimborso del prezzo, delle spese e di ogni altro pagamento legittimamente fatto per la vendita. L’aggiornamento riporta un fac simile di esercizio del diritto di riscatto di immobile, redatto nella forma dell’atto pubblico.
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