La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20975 del 1 ottobre 2020, ha chiarito che è valida la clausola contrattuale contenuta in un contratto di locazione ad uso diverso con la quale il conduttore rinuncia espressamente a far valere i diritti di ritenzione e compensazione che dovessero eventualmente competergli. Le parti, infatti, disponendo la rinuncia del conduttore all’eccezione di compensazione in riferimento al deposito cauzionale, perseguono lo scopo di impedire un utilizzo del deposito cauzionale non conforme alla sua funzione di garanzia quanto alle condizioni in cui viene restituito l’immobile al momento del rilascio.
Questo aggiornamento è disponibile in formato Portabile pdf