In materia di lavoro intermittente, la normativa non subisce grosse modifiche a seguito dell’entrata in vigore del Jobs Act: viene confermata anche l’attuale modalità tecnologica, sms, di tracciabilità dell’attivazione del contratto; è sempre previsto il ricorso al lavoro a chiamata per prestazioni di carattere discontinuo o intermittente; resta possibile stipulare contratti intermittenti a tempo indeterminato; confermato il limite di 400 giornate in tre anni, così come gli obblighi di comunicazione preventiva; per i periodi in cui il lavoratore non viene chiamato, gli spetta sempre l’indennità di disponibilità nei casi previsti.
L’aggiornamento si sofferma sull’analisi della nuova disciplina del c.d. job on call.
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