L’obbligazione assunta dal condominio nei confronti dell’impresa edile per i lavori di rifacimento del terrazzo danneggiato da infiltrazioni di acqua piovana, in quanto pecuniaria e naturalmente divisibile ex parte debitoris, non è soggetta al regime della solidarietà, bensì a quello della parziarietà, così come sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 199 del 9 gennaio 2017.
Questo aggiornamento è disponibile in formato MS Word e Portabile pdf