Il tema della determinazione dell’assegno di divorzio è da sempre stato oggetto di un vivace dibattito giurisprudenziale, concretizzatosi negli anni nella formazione di orientamenti spesso contrastanti, per dirimere il quale sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, fornendo una definitiva interpretazione della locuzione “mezzi adeguati” di cui all’art. 5 della L. n. 898/1970 ed introducendo un nuovo criterio-guida per i giudici nella determinazione dell’assegno di mantenimento. Trattasi di un criterio composito, basato su molteplici fattori, che attribuisce rilevanza al contributo fornito dall’ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all’età dell’avente diritto. L’aggiornamento riporta un fac simile di ricorso per la modifica delle condizioni dell’assegno di divorzio ex art. 710 c.p.c. e art. 9 L. n. 898/1970 – applicabile nella pratica in caso di variazione dei presupposti sulla base dei quali l’assegno stesso era stato concesso -, nonchè il testo integrale della sentenza n. 18287 pronunciata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in data 11 luglio 2018.
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