In ossequio ai principi generali sulle obbligazioni, l’impossibilità ad adempiere rappresenta una delle cause di estinzione del vincolo obbligatorio. L’art. 1463 c.c. precisa che, nei contratti a prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, gravando, inoltre, sulla stessa l’obbligo di restituire la prestazione che abbia eventualmente già ricevuto, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito. L’aggiornamento riporta un fac simile di atto di risoluzione del contratto di locazione per impossibilità sopravvenuta, cagionata dal perimento dell’immobile oggetto del contratto stesso.
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