Disciplinato dagli artt. 1703 e ss. c.c., il mandato è quel contratto in virtù del quale un soggetto (c.d. mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici nell’interesse di un altro soggetto (c.d. mandante). L’art. 1727 c.c. pone a carico del mandatario l’obbligo di risarcire i danni in caso di rinuncia al mandato senza giusta causa. L’aggiornamento riporta un fac simile di rinuncia di mandato, redatto nella duplice forma della scrittura privata e dell’atto pubblico.
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