La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 22802 del 12 settembre 2019, ha statuito che non ha diritto al compenso l’amministratore di una società che negli anni non abbia mai reclamato le relative somme. Il diritto al compenso, infatti, è un diritto disponibile che può, pertanto, essere oggetto di deroga statutaria o di rinuncia da parte del lavoratore, desumibile non da un mero comportamento inerte dell’amministratore – inerzia o silenzio –, bensì da un comportamento concludente dello stesso che riveli in modo univoco la sua volontà abdicativa.
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