Il mandato, disciplinato dagli artt. 1703 e ss. c.c., è quel contratto in virtù del quale un soggetto (c.d. mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici nell’interesse di un altro soggetto (c.d. mandante).
L’art. 1723 c.c. riconosce espressamente in capo al mandante la facoltà di revocare il mandato, fatta salva l’ipotesi in cui le parti ne abbiano pattuito l’irrevocabilità. L’aggiornamento riporta un fac simile di atto di revoca del mandato, redatto nella duplice forma dell’atto pubblico e della scrittura privata.
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