La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 18608 del 30 giugno 2021, chiamata a pronunciarsi sulla questione della revisione dell’assegno di mantenimento, ha enunciato il principio di diritto in virtù del quale il provvedimento di revisione del suddetto assegno di mantenimento dei figli, sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti, nati fuori dal matrimonio, presuppone, come per le analoghe statuizioni patrimoniali pronunciate nei giudizi di divorzio e separazione, non soltanto l’accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la sua idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno.
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