La proposta, rappresenta la volontà di chi assume l’iniziativa del contratto; essa, per definizione, include già tutti gli elementi del contratto ed è intesa come dichiarazione nella quale le parti manifesteranno l’intenzione di obbligarsi. Si menziona al riguardo il disposto dell’art. 1326 c.c. per il quale: “il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte”. Tuttavia, pur essendo stata comunicata, la proposta può perdere di efficacia ad esempio a causa della revoca del proponente; per il rifiuto del destinatario; a causa dell’accettazione tardiva per decorso del termine, nella quale ipotesi l’art. 1175 c.c. interviene disponendo che tale tardiva accettazione possa ritenersi valida se si sia dato immediato avviso all’altra parte contrattuale; o, ancora, la proposta può perdere efficacia a causa della decadenza dell’eventuale condizione a cui può essere stata subordinata; ed infine, la proposta perde efficacia a causa della morte del proponente ossia dell’oblato. Segue fac simile di proposta.
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