La donazione – contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte (c.d. donante) arricchisce l’altra (c.d. donatario) disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione -, al pari di tutti i contratti, necessita di accettazione. Il negozio, infatti, si conclude nel momento in cui interviene l’accordo tra donante e donatario. Tuttavia, l’art. 782, comma II, c.c. introduce una deroga al regime ordinario appena illustrato, prevedendo che l’accettazione può essere contestuale o successiva rispetto all’offerta di donazione; in quest’ultima ipotesi, però, la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l’atto di accettazione è notificato al donante. L’aggiornamento riporta un fac simile di donazione immobiliare senza contestuale accettazione, redatta nella forma dell’atto pubblico.
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