Prevista e disciplinata dall’art. 785 c.c., la donazione fatta in riguardo di un determinato futuro matrimonio, sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore di uno o di entrambi gli sposi o dei figli nascituri da questi, si perfeziona senza bisogno che intervenga accettazione da parte del donatario, ma spiega i propri effetti esclusivamente a seguito della celebrazione del matrimonio. L’aggiornamento include un fac simile di donazione in riguardo di matrimonio, avente ad oggetto un bene immobile, redatto nella forma dell’atto pubblico.
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