L’art. 784 c.c. prevede facoltà di effettuare una donazione in favore di chi è soltanto concepito, ovvero dei figli di una determinata persona vivente al tempo della donazione, ancorché non ancora concepiti. La donazione, in generale, è valida solo se accettata dal donatario, ma nel caso specifico della donazione al nascituro – istituto oggetto di un attento dibattito anche nell’ambito del diritto di famiglia – non essendo il donatario ancora nato o soltanto concepito, è necessario indicare un soggetto che, al suo posto, prenderà questa decisione. In tal caso, l’accettazione può validamente provenire dai genitori del nascituro. L’aggiornamento riporta un fac simile di atto di donazione al nascituro, redatto nella forma dell’atto pubblico, avente ad oggetto un bene immobile.
Questo aggiornamento è disponibile in formato MS Word e Portabile pdf