Tra le cause dello scioglimento del contratto vanno menzionate la rescissione e la risoluzione nonché la nullità e annullabilità. Un contratto è nullo quando contrario a norme imperative (art. 1418), per difetto dei requisiti indicati (art. 1325 c.c.) o qualora l’oggetto del contratto risulti legato a cause o motivi illeciti, indeterminati o indeterminabili. L’art. 1444 c.c. riporta che: “Il contratto annullabile può essere convalidato dal contraente al quale spetta l’azione di annullamento, mediante un atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilità e la dichiarazione che s’intende convalidarlo. Il contratto è pure convalidato, se il contraente al quale spettava l’azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione conoscendo il motivo di annullabilità. La convalida non ha effetto, se chi l’esegue non è in condizione di concludere validamente il contratto”. Di seguito fac simile di convalida di atto annullabile.
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