L’annullabilità e nullità sono forme di invalidità del contratto: in un caso (annullabilità) è la parte nel cui interesse si prevede tale possibilità a far valere l’annullamento, nell’altro caso (nullità) essa è rilevata dal Giudice, d’ufficio. Questa distinzione fa sì che il negozio annullato possa essere convalidato così come previsto nel fac simile incluso. L’art. 1444 c.c. dispone che: “Il contratto annullabile può essere convalidato dal contraente al quale spetta l’azione di annullamento, mediante un atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilità, e la dichiarazione che s’intende convalidarlo. Il contratto è pure convalidato, se il contraente al quale spettava l’azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione conoscendo il motivo di annullabilità. La convalida non ha effetto, se chi l’esegue non è in condizione di concludere validamente il contratto.”.
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