L’art. 1444 c.c. prevede che il contratto annullabile può essere convalidato dal contraente al quale spetta l’azione di annullamento, mediante un atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilità, nonché la dichiarazione che si intende convalidarlo. La convalida è, dunque, un atto unilaterale recettizio che ha ad oggetto un contratto annullabile in quanto posto in essere da soggetto incapace di agire (art. 1425 c.c.) oppure viziato da errore, violenza o dolo (art. 1427 c.c.), o posto in essere dal coniuge in regime di comunione legale senza il necessario consenso dell’altro coniuge (art. 184 c.c.), ovvero concluso dal rappresentante in conflitto d’interessi con il rappresentato (art. 1394 c.c.). L’aggiornamento include un fac simile di atto di convalida mediante corrispettivo, redatto nella forma dell’atto pubblico, applicabile nella pratica per sanare e ratificare gli atti giuridici posti in essere dall’amministratore dei beni del minore in violazione di legge.
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