Si rende disponibile fac simile di clausola di adesione con rimando agli artt. 1341 e 1342 c.c. Gli articoli menzionati fanno rispettivamente riferimento alle condizioni generali del contratto e alla sottoscrizione della clausola mediante moduli o formulari. Nel dettaglio, l’art. 1341 dispone che: “Le condizioni generali di contratto (artt. 1342, 1679, 2211 c.c.) predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza (artt. 1176, 1370 c.c.). In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità (art. 1229), facoltà di recedere dal contratto (art. 1373) o di sospenderne l’esecuzione (art. 1461), ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze (art. 2965 c.c.), limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni (art. 1462), restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi (artt. 1379, 1566, 2596), tacita proroga o rinnovazione del contratto (artt. 1597, 1899 c.c.), clausole compromissorie (art. 808 c.p.c.) o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria (artt. 1370; 6, 28, 29, 30, 413 c.p.c.).”. L’art. 1342 c.c. invece dispone che: “Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari (art. 1370), predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse anche se queste ultime non sono state cancellate [..]”.
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