L’art. 791 del c.c. riconosce al donante la facoltà di stipulare la riversibilità delle cose donate in caso di premorienza del solo donatario ovvero del donatario e dei suoi discendenti. L’aggiornamento riporta un fac simile di clausola di riversibilità con previsione della formula di salvaguardia della quota di riserva spettante alla consorte del donatario sul patrimonio del donatario stesso.
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