L’art. 790 c.c. riconosce al donante la facoltà di disporre di qualche oggetto compreso nella donazione o di una determinata somma sui beni donati, offrendo così un vero e proprio compromesso tra il principio della irrevocabilità della donazione e quello di autonomia privata. L’aggiornamento riporta un fac simile di clausola di disporre delle cose donate, applicabile nella pratica nell’ipotesi in cui il donante intenda riservarsi la facoltà di disporre di parte dell’immobile donato riacquisendone la relativa proprietà.
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