Disciplinata dagli artt. 1478 e ss. c.c., la vendita di cose altrui consiste nella vendita di un diritto relativo ad un bene appartenente ad altri. Per espressa previsione normativa, nel caso in cui al momento della conclusione del contratto il bene che ne è oggetto non è di proprietà del venditore, questi è tenuto a procurarne l’acquisto al compratore. L’aggiornamento riporta un fac simile di clausola contrattuale di vendita di cose altrui.
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