Disciplinata dall’art. 1537 c.c., la vendita a misura prevede che le parti contrattuali pattuiscano la misura dell’immobile e ne definiscano il prezzo complessivo in relazione all’unità di misura. In questo caso, per espressa previsione normativa, se la misura effettiva dell’immobile si rivela inferiore a quella indicata nel contratto, l’acquirente ha diritto ad una riduzione del prezzo pattuito; viceversa, se la misura effettiva dell’immobile risulta superiore a quella riportata nel contratto, l’acquirente, sebbene sia tenuto a corrispondere un supplemento rispetto al prezzo pattuito, tuttavia ha la facoltà di recedere dal contratto qualora l’eccedenza superi la ventesima parte della misura dichiarata. L’aggiornamento include un fac simile di clausola contrattuale di vendita a misura, con apposizione delle formule per la definizione del prezzo al metro quadrato e del prezzo di vendita complessivo dell’immobile.
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