L’art. 1500 c.c. attribuisce al venditore la facoltà di riservarsi il diritto di riavere la proprietà della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti dalle disposizioni codicistiche. L’aggiornamento riporta un fac simile di clausola contrattuale di riscatto convenzionale, con la quale il venditore, entro un determinato termine dalla stipulazione del contratto di compravendita, si riserva il diritto di riscattare il bene venduto, previa restituzione del prezzo pagato, nonché delle spese sostenute per il contratto di vendita nonché quelle allo stesso conseguenti.
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