In ossequio a quanto prescritto dall’art. 1794 c.c., la prima girata della nota di pegno deve indicare l’ammontare del credito, gli interessi e la scadenza del credito stesso; la girata, inoltre, corredata delle anzidette indicazioni, deve essere trascritta sulla fede di deposito e controfirmata dal giratario. L’aggiornamento riporta un fac simile di clausola contrattuale di girata di nota di pegno, con previsione della formula per l’autenticazione della firma da parte del notaio.
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