In ossequio a quanto prescritto dall’art. 1790 c.c., i magazzini generali, a richiesta del depositante, devono rilasciare una fede di deposito delle merci depositate. Detto titolo di credito assolve alla funzione di agevolare la circolazione della merce, consentendone il trasferimento della proprietà mediante sua circolazione, senza che la merce stessa sia continuamente spostata. La fede di deposito, così come la nota di pegno, è trasferibile mediante girata, sia unitamente che separatamente. L’aggiornamento riporta un fac simile di clausola contrattuale di girata di fede di deposito.
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