La cessione del quinto è una particolare forma di finanziamento non finalizzato, garantito e a tasso fisso che può essere richiesta esclusivamente dai dipendenti pubblici (statali e parastatali) e privati e pensionati pubblici e privati; trattasi di una forma atipica di prestito, atteso che il rimborso delle rate in favore dell’istituto di credito non è corrisposto da chi ha ottenuto concretamente il prestito, bensì dal suo datore di lavoro – se l’utente è un dipendente pubblico o privato – o dall’ente pensionistico – se l’utente è pensionato – con addebito diretto sul netto in busta paga o sul cedolino della pensione. L’aggiornamento, dopo una attenta digressione sull’istituto della cessione del credito, si sofferma sull’analisi della sent. n. 5160 del 6 marzo 2018, con la quale la Corte di Cassazione ha affrontato la problematica della validità del conteggio degli oneri assicurativi, nell’ambito dei contratti di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio o della pensione, stabilendo che il contratto di finanziamento stipulato dietro cessione del quinto è nullo ogni qual volta vengano praticati interessi superiori a quelli stabiliti dalla norma senza considerare le difficoltà di chi chiede il prestito.
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