La riduzione del pignoramento, disposta dall’art. 496 c.p.c., interviene su istanza del debitore o d’ufficio qualora il valore dei beni pignorati risulti superiore a spese e crediti dovuti. Previa audizione del pignorante e dei creditori intervenuti, su stima effettuata dall’ufficiale giudiziario o di esperto a spese del debitore, il giudice può discrezionalmente disporre la riduzione del pignoramento. Segue fac simile di istanza di riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c.
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