L’inefficacia del procedimento esecutivo deve essere eccepita dal debitore nel primo atto difensivo. L’orientamento dottrinale dominante ritiene di fatto l’inefficacia (ex art. 497) eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra difesa e, dunque, nel momento in cui il giudice avrà disposto la comparizione delle parti, a seguito dell’istanza di assegnazione o vendita depositata dal creditore. Diversamente, secondo parte della giurisprudenza, potrà essere rilevata d’ufficio benché tale punto risulti oggetto di dibattito. In tale accezione l’inefficacia è dichiarata con ordinanza contro cui può essere fatta opposizione (ex art. 617 c.p.c.).
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