L’esecuzione forzata, stando al dispositivo dell’art. 482 c.c., interviene successivamente al decorso del termine indicato in precetto o, comunque, non prima che sia decorso un termine compreso tra i dieci e i novanta giorni dalla notificazione dello stesso, al fine di consentire a che il debitore possa, sia pure tardivamente, procedere con l’adempimento. Posta questa premessa è opportuno sottolineare che prima del decorso dei termini non potrà aver luogo l’esecuzione forzata ed il pignoramento avviato prima del termine sarà considerato nullo: la procedura di opposizione all’atto esecutivo potrà essere avviata nel termine di venti giorni dall’atto affetto da nullità. Segue formula di Istanza di esecuzione immediata.
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