L’istanza di conversione del pignoramento, disposta dall’art. 495 c.p.c., modificato e aggiornato alla normativa vigente, può essere avanzata ma non ripetutamente avanzata, e ciò a pena della sua annullabilità. Vendita o assegnazione disposte possono su richiesta del debitore essere modificati (v. artt. 530, 552, 569 c.p.c.); il giudice provvederà periodicamente (v. art. 510 c.p.c.) a disporre il pagamento spettante al creditore pignorante o altresì provvederà alla distribuzione delle somme versate dal debitore a favore della totalità dei creditori. Segue fac simile di istanza di conversione del pignoramento.
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