L’art. 5-ter del D.Lgs. n. 218 del 19 giugno 1997 (come inserito dall’art. 4-octies, comma 1, lett. b), D.L. n. 34/2019, convertito dalla Legge n. 58 del 28 giugno 2019), al comma I, stabilisce che gli uffici fiscali, salvo tassative eccezioni, devono notificare l’invito al contraddittorio per tutti gli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020. Il mancato avvio del contraddittorio mediante l’invito di cui sopra comporta l’invalidità dell’avviso di accertamento, qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato (art. 5-ter, comma 5, cit., c.d. “prova di resistenza”).
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