La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24633 del 5 novembre 2020, ha chiarito che la surrogazione impedisce che il danneggiato possa cumulare, per lo stesso danno, la somma già riscossa a titolo di rendita assicurativa con l’intero importo del risarcimento del danno dovutogli dal terzo e di conseguire, così, due volte la riparazione del medesimo pregiudizio subito. Le somme attribuite dal danneggiato dall’assicuratore sociale a titolo di indennità per l’invalidità civile permanente, infatti, devono essere detratte dall’ammontare del danno riconosciuto in favore di quest’ultimo e posto a carico del danneggiante e del suo assicuratore per la responsabilità civile.
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