Sebbene l’art. 1260, comma I, c.c. introduca il principio della libera cessione dei crediti, sono individuabili tre casi di incedibilità dei crediti: a) quando il credito ha carattere strettamente personale; b) quando la cessione è vietata dalla legge; c) quando la cessione è esclusa su accordo delle parti. L’aggiornamento riporta un fac simile di patto di incedibilità del credito, apponibile al contratto fonte del credito stesso.
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