L’art. 167 c.c. riserva la facoltà ai coniugi, per atto pubblico, o ad un terzo, anche per testamento, di costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni – immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito – a far fronte ai bisogni della famiglia. L’aggiornamento riporta un fac simile di fondo patrimoniale con contestuale accettazione dei beneficiari, costituito da un terzo e redatto nella forma dell’atto pubblico.
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