Disciplinato ed introdotto nel nostro ordinamento dalla L. n. 898/1970 – c.d. Legge sul divorzio –, il divorzio è quello strumento giuridico di gestione della crisi familiare attraverso il quale è possibile sciogliere il matrimonio celebrato solo civilmente oppure far cessare gli effetti civili del matrimonio concordatario, con effetti ex nunc, ossia a partire dal momento in cui viene pronunciata la sentenza. I coniugi che, quindi, intendano divorziare al fine di ottenere il definitivo scioglimento del vincolo matrimoniale – in caso di matrimonio civile – o la cessazione degli effetti civili del matrimonio – in caso di matrimonio concordatario – potranno presentare un ricorso al Tribunale per ottenere l’omologazione della separazione o la sentenza che pronuncia lo scioglimento del matrimonio o la cessazione dei suoi effetti civili, ovvero procedere con la negoziazione assistita, nonchè esprimere detta volontà dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile. L’aggiornamento, dopo aver analizzato le novità introdotte dalla L. n. 55 del 6 maggio 2015 – c.d. Legge sul divorzio breve –, riporta un fac simile di ricorso congiunto per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
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