Disciplinato dagli artt. 1548 e ss. c.c., il contratto di riporto è quel contratto reale in forza del quale una parte (c.d. riportato) trasferisce in proprietà titoli di credito di una determinata specie e per un dato prezzo all’altra parte (c.d. riportatore), la quale si assume l’obbligo di trasferire alla prima, alla scadenza del termine stabilito, la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie, verso rimborso di un prezzo, che può essere aumentato o diminuito nella misura convenuta nell’accordo. L’aggiornamento riporta un fac simile di contratto di riporto, con previsione delle formule per la definizione dell’oggetto e della durata del contratto, delle condizioni economiche, nonché dei casi di risoluzione del contratto stesso.
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