L’art. 1, comma 136, della L. n. 124 del 4 agosto 2017 stabilisce che “per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l’intermediario finanziario (…) si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l’obbligo di restituirlo”. Trattasi di una figura contrattuale che, nel corso degli ultimi anni, ha registrato un largo utilizzo da parte delle imprese e dei consumatori. L’aggiornamento riporta un fac simile di contratto di leasing finanziario mobiliare.
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