Il regime che per legge si instaura con la celebrazione di matrimonio, in assenza di una differente scelta, è quello della comunione dei beni, disciplinato dagli artt. 177 e ss del c.c. Parimenti, il regime patrimoniale dell’unione civile è costituito dalla comunione dei beni; la scelta del regime patrimoniale della divisione dei beni può essere dichiarata nell’atto di costituzione dell’unione civile oppure può essere oggetto di una apposita convenzione patrimoniale da stipularsi, anche in un momento successivo, obbligatoriamente con atto pubblico, pena la nullità della convenzione stessa.
L’aggiornamento include un fac simile di contratto di divisione della comunione dei coniugi o delle parti dell’unione civile, applicabile nelle ipotesi in cui, a seguito dello scioglimento della comunione per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, i coniugi o le parti di un’unione civile intendano procedere alla divisione dei beni caduti in comunione.
Questo aggiornamento è disponibile in formato MS Word e Portabile pdf