Nel contratto di commissione, avente ad oggetto l’acquisto o la vendita di beni per conto del committente ed in nome del commissionario, l’incarico può riguardare singoli affari oppure può essere continuativo. Quanto alla forma, la legge non prevede espressamente l’adozione di una specifica forma per la stipulazione di detto contratto, pertanto, nel silentium legis, si ritiene che esso sia qualificabile quale contratto a forma libera. In giurisprudenza, però, sono stati diversi gli orientamenti che hanno sostenuto la necessità della sussistenza della forma scritta ad substantiam, soprattutto nelle ipotesi in cui il contratto abbia ad oggetto l’alienazione di beni immobili. L’aggiornamento riporta un fac simile di contratto di commissione, redatto nella forma dell’atto pubblico.
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