Disciplinata dagli artt. 1260 e ss. c.c., la cessione del credito è un accordo in virtù del quale il creditore (c.d. cedente) trasferisce, a titolo oneroso o gratuito, ad altro soggetto (c.d. cessionario) il suo credito. Si distinguono due tipologie di cessione del credito: a) la cessione pro soluto, con la quale il cedente garantisce l’esistenza del credito al momento della cessione e l’inesistenza di cause di nullità, annullabilità o altri vizi che possano inficiare il credito; b) la cessione pro solvendo, con la quale il cedente garantisce non solo l’esistenza del credito, ma anche la solvenza del debitore. L’aggiornamento riporta un fac simile di contratto di cessione del credito, con relativa definizione delle pattuizioni concernenti il prezzo della cessione e la garanzia del credito ceduto.
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