Disciplinato dagli artt. 1803 e ss c.c., il comodato d’uso è quel contratto in virtù del quale un soggetto (c.d. comodante) concede ad un altro soggetto (c.d. comodatario) il godimento di un bene mobile o immobile, affinché questi se ne serva per un determinato tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la medesima cosa ricevuta. Allorquando il termine di restituzione della res non è stato convenuto dalle parti e non può desumersi dall’uso cui la cosa stessa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante gliene faccia richiesta: questa particolare figura giuridica è denominata comodato precario ed è caratterizzata dalla libera facoltà di recesso unilaterale del rapporto riconosciuta al comodante. L’aggiornamento riporta un fac simile di clausola contrattuale di comodato d’uso precario.
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