Il dato normativo di riferimento per il calcolo del valore della base imponibile ai fini dell’imposta di registro è l’art. 46 del d.P.R. n. 131/1986 (TUIR) che, al comma 1, prevede che la base imponibile degli atti costitutivi di rendite è costituita dalla somma pagata o dal valore dei beni ceduti dal beneficiario ovvero, se maggiore, dal valore della rendita. Il presente aggiornamento, dopo un dettagliato excursus sugli istituti della rendita vitalizia (art. 1872 c.c.) e dell’usufrutto vitalizio si sofferma sull’analisi della nebulosità del parametro da applicare, per espressa previsione normativa, nel calcolo del valore della rendita vitalizia ai fini dell’imposta di registro, evidenziandone i profili di incostituzionalità per violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione.
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