La Corte di Cassazione, con sentenza n. 35044 del 22 settembre 2021, ha chiarito che la ricognizione della capacità di autodeterminazione del soggetto agente dipende non già dal mero accertamento dell’infermità, ma dall’apprezzamento della sua incidenza sulla capacità di intendere e di volere dell’agente al momento della commissione del reato, ossia dalla sua ripercussione sullo stato mentale del medesimo nell’attualità della realizzazione della condotta illecita, evidenziando così il nesso eziologico tra la prima e quest’ultima. Ciò che, quindi, gli artt. 88 e 89 c.p. impongono di accertare è se il rimprovero possa esser mosso per quello specifico fatto, se, quindi, questo trovi, in effetti, la sua genesi e la sua motivazione nel disturbo mentale che in tal guisa assurge ad elemento condizionante della condotta.
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